Comune di Villagrande Strisaili

Richiesta di inserimento Albo giudici popolari di primo e secondo grado

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo, anche se la stessa avviene d'ufficio ogni biennio negli anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati dalla commissione comunale (o ufficiale elettorale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti), che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

In base alla normativa, si formano due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a €15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.

Requisiti

Per l'iscrizione all'Albo, occorre avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, avere età compresa tra i 30 e i 65 anni, essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise, essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello, possedere una buona condotta morale. Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

A chi rivolgersi

Servizi demografici - Ufficio elettorale

Tempi complessivi

L'iscrizione avviene all'atto in cui il Tribunale accerta che non vi sono condizioni ostative all'esercizio del giudice popolare.