Consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che un cittadino ha firmato in sua presenza.
L'autenticazione è sempre legata a una dichiarazione, per cui non è possibile autenticare una firma su un foglio in bianco.
Normalmente l'autentica di firma è richiesta solamente in relazione a istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a privati. In questo caso essa sconta l'imposta di bollo con applicazione dell'imposta di € 14,62 per i casi per cui non è prevista l'esenzione.
La firma su dichiarazioni presentate a una pubblica amministrazione si considera autenticata, in base alle previsioni del D.lgs445/2000, allorchè siano accompagnate da una fotocopia di un documento di riconoscimento.
Fanno eccezione le istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici per riscuotere benefici economici (esempio deleghe per pensioni, eccetera), con applicazione dell'imposta di bollo di € 14,62, nei casi in cui la legge non prevede l'esenzione.
Consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale della corrispondenza tra una fotografia e la persona interessata. Può essere fatta direttamente dalla pubblica amministrazione che rilascia documenti personali oppure dall'Ufficio Anagrafe del Comune, anche se non residenti, in esenzione dall'imposta di bollo.
Non sono previsti requisiti.
Per le istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a privati, è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo di € 16,00. Per le istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a pubblica amministrazione o gestori di servizi pubblici per riscuotere benefici economici (esempio deleghe per pensioni, eccetera), è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo di € 16,00, nei casi in cui la legge non prevede l'esenzione. Per tutti gli altri casi viene richiesto il corrispettivo relativo ai diritti di segreteria, pari a € 1,00.
Per l'autentica della firma:
Per l'autentica della foto:
Ufficiale d'Angrafe
Rilascio immediato.
N.B. (Se le istanze sono rivolte a pubbliche amministrazioni ed a gestori di servizi pubblici non e' necessaria l'autentica di firma, neppure se questa contenga dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).