Comune di Villagrande Strisaili

Perdita della cittadinanza italiana

Perdita della cittadinanza italiana

Il Cittadino Italiano che trasferisce la propria residenza in un Paese straniero, può acquisirne la Cittadinanza secondo le modalità dettate dalla normativa di quello stesso Stato.

Nel caso in cui un cittadino Italiano acquisti volontariamente la cittadinanza di un Paese straniero, conserva anche quella Italiana. La normativa vigente (Legge 91 del 05.02.1992) permette, infatti, al Cittadino Italiano di possedere più cittadinanze.Tuttavia, a seguito della Convenzione di Strasburgo, alla quale l'Italia ha aderito assieme ad altri paesi Europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) , l'acquisizione volontaria della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti, comporta necessariamente, per il Connazionale, la perdita della Cittadinanza Italiana, venendo quindi meno il principio della ''pluripolidia'', cioé della possibilità di avere più cittadinanze. Tale Convenzione è stata aggiornata dalla sottoscrizione da parte di: Italia, Francia e Olanda, di un protocollo sulla base del quale non è più prevista la perdita della Cittadinanza originaria, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

  • il Cittadino Italiano nato e residente in Francia o in Olanda, non perde la Cittadinanza Italiana nel caso di acquisto di quella Francese o Olandese;
  • il Cittadino Italiano, che acquisti la Cittadinanza Francese o Olandese per aver risieduto in uno dei due Paesi, anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, per il periodo di tempo richiesto, non perde la Cittadinanza Italiana;
  • il Cittadino Italiano che acquista la Cittadinanza Francese o Olandese a seguito di matrimonio con un Cittadino o Cittadina di uno dei due Stati, non perde la Cittadinanza Italiana.

L'Articolo 11 della Legge 91/92 prevede, inoltre, la possibilità per il Connazionale che risiede stabilmente in un Paese Straniero ed è in possesso della Cittadinanza di quello Stato, di inoltrare rinuncia alla Cittadinanza Italiana, attraverso una specifica dichiarazione, da rendere innanzi alla competente autorità diplomatico-consolare Italiana all'Estero di prima categoria.

La Legge 91/92 contempla anche alcune situazioni specifiche di perdita automatica della Cittadinanza Italiana.

  • Perde la Cittadinanza Italiana l'adottato, la cui adozione gli venga revocata per sua colpa.
  • Perde la Cittadinanza Italiana il Cittadino che accetti un impiego o una carica pubblica da uno Stato o da un ente pubblico estero o da un ente internazionale in cui l'Italia non sia membro e non ottemperi nel termine fissato all'intimazione rivoltagli dall'Italia di abbandonare il predetto Stato.
  • Perde la Cittadinanza Italiana chi, durante lo stato di guerra contro un altro Stato abbia accettato o mantenuto un impiego o carica pubblica oppure vi abbia svolto il servizio militare senza esservi obbligato, o ne abbia acquistato volontariamente la Cittadinanza.

I Cittadini che abbiano perso la Cittadinanza Italiana, a seguito di acquisto della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo o di un qualsiasi Stato Straniero, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/92, possono riacquistare la Cittadinanza Italiana rientrando in Italia fissando la residenza in un Comune Italiano.

Le cause di perdita della cittadinanza possono essere cosi riassunte:

Automaticamente

  • per arruolamento volontario nell'esercito di uno Stato straniero;
  • per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;
  • se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare;
  • abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
  • in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza.

Per rinuncia

  • l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana;
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

Nota bene: il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.

A chi rivolgersi
Servizi demografici - ufficio di Stato Civile