Il Cittadino Italiano che trasferisce la propria residenza in un Paese straniero, può acquisirne la Cittadinanza secondo le modalità dettate dalla normativa di quello stesso Stato.
Nel caso in cui un cittadino Italiano acquisti volontariamente la cittadinanza di un Paese straniero, conserva anche quella Italiana. La normativa vigente (Legge 91 del 05.02.1992) permette, infatti, al Cittadino Italiano di possedere più cittadinanze.Tuttavia, a seguito della Convenzione di Strasburgo, alla quale l'Italia ha aderito assieme ad altri paesi Europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia) , l'acquisizione volontaria della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti, comporta necessariamente, per il Connazionale, la perdita della Cittadinanza Italiana, venendo quindi meno il principio della ''pluripolidia'', cioé della possibilità di avere più cittadinanze. Tale Convenzione è stata aggiornata dalla sottoscrizione da parte di: Italia, Francia e Olanda, di un protocollo sulla base del quale non è più prevista la perdita della Cittadinanza originaria, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
L'Articolo 11 della Legge 91/92 prevede, inoltre, la possibilità per il Connazionale che risiede stabilmente in un Paese Straniero ed è in possesso della Cittadinanza di quello Stato, di inoltrare rinuncia alla Cittadinanza Italiana, attraverso una specifica dichiarazione, da rendere innanzi alla competente autorità diplomatico-consolare Italiana all'Estero di prima categoria.
La Legge 91/92 contempla anche alcune situazioni specifiche di perdita automatica della Cittadinanza Italiana.
I Cittadini che abbiano perso la Cittadinanza Italiana, a seguito di acquisto della Cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo o di un qualsiasi Stato Straniero, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/92, possono riacquistare la Cittadinanza Italiana rientrando in Italia fissando la residenza in un Comune Italiano.
Le cause di perdita della cittadinanza possono essere cosi riassunte:
Automaticamente
Per rinuncia
Nota bene: il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.
A chi rivolgersi
Servizi demografici - ufficio di Stato Civile