Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.


1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Descrizione
Piano degli indicatori di bilancio 2023 (377.04 KB)
Inserita il 19/05/2023
Modificata il 19/05/2023
Piano degli indicatori di bilancio 2022 (276.98 KB)
Inserita il 08/06/2022
Modificata il 19/05/2023
Piano degli indicatori di bilancio 2021 (178.88 KB)
Inserita il 20/04/2021
Modificata il 19/05/2023
Piano degli indicatori di bilancio 2020 (182.57 KB)
Inserita il 17/03/2020
Modificata il 19/05/2023
Piano degli indicatori di bilancio 2019 (186.94 KB)
Inserita il 20/03/2019
Modificata il 19/05/2023
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