Costi contabilizzati

 Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Descrizione
Costi contabilizzati 2020 (41.96 KB)
Inserita il 11/02/2021
Modificata il 13/06/2023
Costi contabilizzati 2019 (24.46 KB)
Inserita il 26/06/2020
Modificata il 13/06/2023
Costi contabilizzati 2018 (158.36 KB)
Inserita il 26/03/2019
Modificata il 13/06/2023
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