Accesso agli atti

Che cosa è il diritto di accesso.
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi,

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Non è necessario che il documento sia stato formato dall’amministrazione in questione ma è sufficiente che sia detenuto da questa.

Chi lo può esercitare
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Diritto di accesso e tutela della riservatezza – I controinteressati
L’ufficio a cui è indirizzato la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, cioè quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.

Come si richiede l’accesso
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’ufficio tecnico che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, mediante l’apposita modulistica scaricabile nella presente sezione.
La richiesta di accesso deve essere motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e dovrà contenere gli estremi del documento oggetto della stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, nonché l’identità del soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di accesso  da parte di un tecnico incaricato, la stessa dovrà essere correlata dalla presenza di delega opportunamente firmata dal soggetto delegante e documenti di identità di delegato e delegante (vedere modulistica). 

Accoglimento della richiesta di accesso
L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio nelle ore di apertura dello stesso e alla presenza di personale addetto. I documenti amministrativi sui quali è consentito l’accesso non possono essere alterati in alcun modo e non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione.
Su richiesta dell’interessato, si possono realizzare copie in carta semplice dei documenti richiesti ed eventualmente le stesse possono essere autenticate (copia conforme).
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento, comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.
 
Quanto costa
  • L’esame e la semplice presa visione dei documenti amministrativi per i quali si è richiesto l’accesso è gratuita con il solo pagamento dei diritti di segreteria (€. 10,00) da versare mediante CCP. n. 16650095 intestato al servizio di tesoreria del Comune di Buggerru.
  • Il rilascio di copia è invece subordinato, oltre che al pagamento dei diritti di segreteria, al rimborso del costo di riproduzione ( €. 0.50 per ciascuna stampa in formato A3, € 0.30 per ciascuna stampa in formato A4) salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
 Conclusione e termini della richiesta di accesso
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Nel caso la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta. Circa la conclusione del procedimento di accesso, si rileva una doppia modalità: da un lato è prevista la forma del silenzio rifiuto, infatti la richiesta di accesso si intende rifiutata trascorsi inutilmente i trenta giorni, dall’altro è ritenuta formalizzabile attraverso specifici atti dell’amministrazione.
 
Casi di esclusione
La legge individua una serie di limitazioni all’esercizio del diritto di accesso in relazione ad esigenze di segreto o di riservatezza concernenti determinati documenti amministrativi, poste sia nell’interesse pubblico sia nell’interesse di terzi.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato (L. n. 124/2007) e nei procedimenti tributari. È inoltre escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Ulteriori esclusioni sono previste nei confronti dei procedimenti selettivi e nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Allegati
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