Denuncia di nascita

La denuncia di nascita può essere resa per i nati nel Comune o per i nati in altro Comune di cui almeno un genitore è residente nel Comune: se i genitori sono residenti in due Comuni diversi è opportuno che la denuncia di nascita sia resa nel comune di residenza della madre.

Da chi può essere presentata?
  • dal padre o dalla madre entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di nascita;
  • dal padre o dalla madre, entro 10 giorni dall'evento, allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Qualora i genitori siano residenti in Comuni diversi la prevalenza spetta al Comune di residenza della madre, ma con accordo tra i genitori può essere fatta anche nel Comune di residenza del padre (la residenza del neonato sarà comunque quella materna);
  • dal padre o dalla madre, entro 3 giorni, nei centri di nascita (Ospedale Civile o Casa di Cura)
Quando i due genitori non sono sposati la denuncia della nascita deve essere redatta congiuntamente.
 
Al momento dell’iscrizione in anagrafe l'Ufficio Anagrafe (tramite ANPR) attribuisce al bambino il codice fiscale, il quale sarà inviato direttamente a casa dei genitori.

Tempi di attesa
La denuncia di nascita è resa, sottoscritta e registrata immediatamente.

Documentazione da presentare

Il dichiarante deve essere in possesso dell’attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale in cui è avvenuto il parto

 
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