WHISTLEBLOWING

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

A chi si rivolge

Chi può presentare
Segnalare illeciti - chi per cosa
Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti che, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso l’Ente, vengano a conoscenza di condotte illecite. In particolare possono essere effettuate da:
  • il Segretario Comunale
  • i dipendenti di ruolo, responsabili di area e non, a tempo indeterminato e a tempo determinato
  • i componenti del OIV
  • collaboratori/consulenti del Comune di Bauladu
  • i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente
  • i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non vengono rilevate. Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:
  • organi Istituzionali dell’Ente e, se collegiali, dei loro componenti
  • Segretario Comunale
  • dipendenti di ruolo dell’Ente, responsabili di area e non, a tempo indeterminato e a tempo determinato
  • componenti del OIV
  • collaboratori/consulenti del Comune di Bauladu
  • dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Ente
  • lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi presso l’Ente, nonché altri soggetti che a vario titolo interagiscono con l’Ente stesso.
In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso l’amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all’ANAC.

Accedere al servizio
Come si fa
Piattaforma on line
Il Comune di Bauladu ha reso disponibile ai dipendenti, collaboratori e fornitori una piattaforma on line che permette di inviare, in maniera sicura e confidenziale, segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza.

https://comunedibauladu.whistleblowing.it/

Si tratta di un questionario: occorre compilare i campi disponibili e allegare eventuali documenti ritenuti utili. La segnalazione:
  • può essere inviata in forma anonima e, in tal caso, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata
  • viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) e gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante
  • non richiede la registrazione; al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPTC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti
  • può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Cosa serve
Oggetto della segnalazione
La segnalazione deve avere per oggetto condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
In particolare le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela riguardano non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche gli abusi delle funzioni di servizio che, a prescindere dalla rilevanza penale, evidenzino un malfunzionamento poste in essere a fini privati, con danno anche solo all’immagine per il Comune di Bauladu.
Si deve ritenere che la categoria di fatti illeciti comprenda, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.
Possono pertanto formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
Il contenuto del fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità dell'immagine dell'amministrazione.
Si pensi, inoltre, a titolo meramente esemplificativo ai casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
L'eventuale sussistenza e portata di interessi personali del segnalante andrà valutata ad esempio, tenendo conto che lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowing, a meno che esse non siano collegate o ricollegabili alla violazione di regole procedimentali interne all'amministrazione che siano sintomo di malfunzionamento della stessa.
La tutela dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 ss.mm. non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento, alle segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false e alle c.d. "voci di corridoio".
E’ pertanto opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire al RPCT di effettuare gli opportuni accertamenti.
Le segnalazioni devono essere effettuate indicando ogni elemento utile ad attivare le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, tra i quali a titolo esemplificativo:
  • le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
  • una chiara descrizione dei fatti, e se noti, tempi e luoghi in cui gli stessi sono stati commessi;
  • le generalità dei soggetti che hanno commesso i fatti;
  • se note le generalità di altri soggetti che possono riferire sui fatti;
  • ogni altra informazione o documentazione utile a valutare la sussistenza dei fatti.
In caso di segnalazione anonima, le stesse saranno prese in considerazione se sufficientemente circostanziate inerenti fatti di particolare gravità.
Il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni in materia di Whistleblowing, non rientrando le stesse, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come evidenziato al punto 2 delle succitate nelle Linee Guida ANAC che ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.
Descrizione
Informativa (44.36 KB)
Inserita il 21/07/2023
Modificata il 21/07/2023
Segnalazione Illeciti
Inserita il 21/07/2023
Modificata il 21/07/2023
torna all'inizio del contenuto