Piano della Performance

Il Piano della performance (art. 10, c. 1, lett. a, d.lgs. 150/2009) è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Il Piano individua gli obiettivi specifici ed annuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 150/2009 e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Per effetto dell’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano della performance è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.

La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione operativo annuale, approvato dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale. La disciplina fondamentale del PEG è contenuta nell’art. 169 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si inserisce nei documenti fondamentali di programmazione quale strumento operativo di breve e medio termine, da redigersi ogni anno sulla base di quanto indicato nel DUP e nel bilancio preventivo. La funzione principale del piano esecutivo di gestione consiste nel permettere la gestione da parte dei funzionari dell’Ente, nella separazione tra funzioni politiche (attribuite al Consiglio e alla Giunta) e le competenze gestionali dei funzionari responsabili dei servizi.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10.1, specifica che: “Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”

Con l’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. Il PEG rimane pertanto un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni. È stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento”. Si stabilisce che le amministrazioni debbano riunire in quest’unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Se il PIAO è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, che prevedono: divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO; divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

 

 

Descrizione
obiettivi performance 2021 (284.22 KB)
Inserita il 04/03/2022
Modificata il 04/03/2022
obiettivi performance 2021 (408.28 KB)
Inserita il 04/03/2022
Modificata il 04/03/2022
obiettivi di performance 200 (5.75 MB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021
obiettivi di performance 2019 (2.41 MB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021
obiettivi di performance 2018 (0.88 MB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021
delibera GC approvazione obiettivi di performance 2020 (300.22 KB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021
delibera GC approvazione obiettivi di performance 2019 (265.5 KB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021
delibera GC approvazione obiettivi di performance 2018 (289.82 KB)
Inserita il 28/04/2021
Modificata il 28/04/2021