Canone Unico Patrimoniale

Pubblicata il 09/06/2022

L’Ufficio Tributi,
informa che, l’esenzione dal versamento del Canone Unico Patrimoniale a favore degli esercenti pubblici (bar e ristoranti) e dei venditori ambulanti, prevista dalla Legge di Bilancio 2022 all’art. 1 comma 706 e 707 è terminata il 31 marzo 2022.
Pertanto, dal 1 Aprile 2022, il Canone Unico Patrimoniale che riguarda occupazioni di suolo pubblico, mezzi e diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne, pubbliche affissioni e il canone per le aree mercatali dovrà essere corrisposto al Comune dopo la presentazione dell’apposita richiesta.
Resta immutato il termine del 30 giugno (art. 3 quinques D.L. 228/2021 Milleproroghe) previsto per le procedure semplificate di presentazione delle istanze di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già in essere.
Si ricorda che il mancato pagamento del suddetto Canone comporta la DECADENZA AUTOMATICA della concessione/autorizzazione e applicazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l’obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 oltre le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale applicate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.
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