Trasferimento di residenza

Con la dichiarazione di residenza il cittadino chiede l'iscrizione nell'Anagrafe popolazione residente in caso di provenienza da altro comune, dall’estero, dall’Aire di altro comune o di cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune.
 

I requisiti fondamentali per ottenere la residenza sono:

  • dimora abituale, ovvero la effettiva presenza del soggetto all'indirizzo dichiarato;
  • la volontà di permanere nel territorio per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo.
     

La dichiarazione va effettuata compilando il modulo predisposto dal Ministero dell’Interno che è possibile inoltrare al Comune nei seguenti modi:

  • direttamente all’Ufficio Anagrafe piazza Europa 1 08046 Perdasdefogu;
  • per raccomandata, indirizzata a Comune di Perdasdefogu – Ufficio Anagrafe, Piazza Europa 1, 08046 Perdasdefogu (NU) ;
  • per fax, al numero 078294190;
  • per via telematica, all’indirizzo e-mail protocollo@comunediperdasdefogu.com
  • posta elettronica certificata protocollo@pec.comunediperdasdefogu.com

Queste ultime possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della Carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione (modalità non ancora disponibile per il Comune di Perdasdefogu);
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


In tutti i casi alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 

Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’Allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’Allegato B.

Iter e conclusione del procedimento
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procede immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Provvede quindi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti tramite sopralluoghi presso l'abitazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale. Possono inoltre essere acquisite informazioni utili presso enti ed amministrazioni pubbliche e private. Nel caso in cui venga accertata la mancanza del requisito della dimora abituale, viene data comunicazione all'interessato, che può presentare ricorso al Prefetto competente per territorio.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si possono ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si possono ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero è prevista la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace con segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.

Procedimenti correlati

  • Il cambio di residenza non implica aggiornamenti e variazioni sulla carta di identità che rimane valida, fino alla scadenza.
  • Successivamente al cambio di residenza il soggetto interessato riceverà dall'ufficio elettorale del comune la tessera elettorale.
  • Gli stranieri extracomunitari iscritti in Anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo.
    Qualora non ottemperino all'obbligo suddetto entro sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso a provvedere nei successivi 30 giorni, saranno cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente.
  • Contestualmente alla dichiarazione di residenza bisogna consegnare o inviare all'Ufficio Relazioni con il pubblico o allo Sportello Geovest la dichiarazione ai fini dell’applicazione della tariffa di igiene ambientale.
  • Trasferimento di residenza all'estero
    Il cittadino italiano che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando l’apposito modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
    Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, questa comporta l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione all’Aire sono effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

    Riferimenti normativi
    - Articolo 5 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Nuove disposizioni in materia anagrafica)
    - DPR 445/2000  (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)

    Informazioni
    Ufficio Anagrafe 
    Piazza Europa 1, 08046 Perdasdefogu (NU)
    Tel. 0782.94614  
    Fax 0782.94190
    anagrafe@comunediperdasdefogu.com
     

     
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