IMU-TASI. Modifiche alla disciplina sulle abitazioni concesse in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado.

Pubblicata il 16/05/2016

LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2016  (LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208) -  art. 1 comma 10
 
 
IMU
MODIFICHE ALLA  DISCIPLINA SULLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO.
 
Rispetto al passato in cui la norma prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire, previo disposizione regolamentare (così ha previsto il Comune di Perdasdefogu all’art. 10 del Regolamento I.U.C (2014) approvato con Deliberazione del C. C. n. 9 del 11.08.2014 -  e art. 10 del Regolamento I.U.C (2015) con Deliberazione del C.C. n. 16 del 30.07.2015), l’assimilazione all’abitazione principale
La NUOVA LEGGE DI STABILITÀ’ prevede, per l’anno 2016, l’applicazione ope legis, ma per poter usufruire del beneficio la norma  impone tutta una serie di CONDIZIONI (Vedesi ART. 10 Regolamento I.U.C 2016):
• Innanzitutto non è prevista un’esenzione totale ma la sola RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AL 50%, purché siano rispettate le SEGUENTI PRESCRIZIONI:
  1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
  2. l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
  3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato (ciò comporta un onere di € 200,00 per la registrazione più euro 16,00 di marche da bollo per ogni quattro pagine di contratto);
  4. il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  5. Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato;
  6. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento comunque non “di lusso”(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.
  7. Al comodatario invece non vengono poste condizioni; nel caso in cui, ad esempio, lo stesso risulti essere proprietario anche di numerosi appartamenti, il beneficio per il comodante spetta ugualmente.
I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017 per l’anno 2016. Quindi non sono più valide le certificazioni o dichiarazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari, considerato che la NORMA PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE IL SOGGETTO PASSIVO DEVE CERTIFICARE I SUDDETTI REQUISITI NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU.
L’aliquota da applicare sarà quella prevista dal Comune in sede di approvazione delle Aliquote per l’anno 2016.
 
 
TASI
Abitazioni principali
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale.
Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.

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