COMUNE DI  NARCAO

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

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                             IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU ANNO 2012
 
 

Tariffe
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                                                     4  per mille
 
AREE  EDIFICABILI                                                                                                7,6 per mille
 
ALTRI FABBRICATI (seconde case negozi, uffici - loc. artigianali e industr. Studi prof.)                7,6 per mille
 
DETRAZIONI SPETTANTI PER LA PRIMA CASA:  Euro 200 + 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai  26 anni.                       
 
 
CALCOLO  IMU  PRIMA CASA
 
 
RENDITA CATASTALE x  5% (rivalutazione rendita) x 160(moltiplicatore)  x 4 : mille (aliquota) – detrazione = importo da versare in due o tre rate con mod. F/24.
 

SI INFORMANO I CONTRIBUENTI INTERESSATI,  CHE I PATRONATI CISL E CGIL CON SEDE IN NARCAO, RISPETTIVAMENTE IN VIA ROMA E VIA VITTORIO VENETO, SONO DISPONIBILI PER IL CALCOLO DELL'IMU E PER LA COMPILAZIONE DELLA DISTINTA DI VERSAMENTO MOD. F/24.
SI CONSIGLIA DI PORTARE UNA VISURA CATASTALE DEI FABBRICATI POSSEDUTI. 

 

 
PRINCIPALI NOVITA’:
 
 

  1. Nel 2012 l’IMU sull’abitazione principale  e sulle pertinenze  (una  sola per ognuna delle categorie C/2 - C/6 - C/7 si potrà pagare in due rate del 50% oppure in 3 rate pari al 33% dell’imposta complessiva;
  2. La prima rata dovrà essere pagata entro il 18/06/2012 (perché il 16 cade di sabato); l’eventuale seconda rata entro il 17 settembre (perché il 16  è  domenica) la terza rata entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). La prima e la seconda rata  saranno calcolate applicando l’aliquota base del  4 per mille a prescindere da quanto stabilito dai  Comuni. La terza rata rappresenterà il conguaglio di quanto complessivamente dovuto e sarà calcolata in base alle aliquote decise dai Comuni entro il 30/09/2012;
  3. La detrazione sulla prima casa sarà unica per ogni nucleo familiare e verrà concessa  soltanto in presenza di due requisiti: dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e dei suoi familiari. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in immobili diversi situati nello stesso Comune,  la  detrazione si applica comunque ad una sola casa;
  4. I Comuni potranno considerare come abitazione principale, concedendone i relativi benefici, l’immobile di cui sono proprietari o usufruttuari gli anziani oppure i disabili che risiedono in strutture di ricovero o sanitarie, purché l’alloggio non sia affittato;
  5. Per i coniugi separati varrà il “diritto di abitazione”, cioè l’imposta graverà sul coniuge che abita nella casa coniugale assegnatali dal giudice;
  6. Per la rata di giugno e per quella di settembre, si dovrà utilizzare il Mod. F/24 per effettuare il versamento. Da dicembre l’IMU potrà essere pagata anche con il consueto bollettino postale;
  7. La  base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è ridotta del 50%;
  8. Sono stati esentati dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati montani  o parzialmente montani (individuati dalla legge 172/1990 );
  9. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono considerati non fabbricabili;
  10. Le abitazioni concesse in comodato gratuito ai figli sono considerate 2 case con IMU al 7.60 per mille.                                                 


SALDO IMU ANNO 2012

Per  l'anno  2012 questa Amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere ad aumenti o diminuzioni di aliquota per cui
restano in vigore quelle  stabilite dal Governo Monti già applicate  per il pagamento dell'acconto del mese di giugno.
Si ricorda che la data di  scadenza per il pagamento del Saldo resta fissata per il 17//12/2012.

PRINCIPALI ALIQUOTE IN VIGORE:

Abitazione principale  4  per mille
altri fabbricati ( seconde case, negozi, laboratori artiginali ed industriali, studi prof.   ed aree edificabili) 7.6 per mille.

AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL' ART. 9 DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMU.

1) SONO SOGGETTE  ALLA STESSA ALIQUOTA E DETRAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

a)  la ex  casa  coniugale  del  soggetto passivo che, a seguito  di  provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
      o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto
      non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune 
      ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di
     ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

c) sono altresi soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità appartenenti alle  
     cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente
     assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

d) è  considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio
     dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
































                                

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