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L’esercizio del diritto di Accesso Civico (semplice e generalizzato) viene esercitato secondo le modalità e i termini indicati dall’art. 5 del Decreto Lgs. 33/2013.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Ai sensi dell’art. 5 c. 1 “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
L’istanza di Accesso Civico semplice va presentata secondo il “modello 1”;
può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.narbolia@pec.comunas.it;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Umberto I n. 22, cap 09070 NARBOLIA(OR);
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo Via Umberto I n. 22, 09070 -NARBOLIA (OR);
- tramite Posta Elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.narbolia.or.it;
L'Istanza va presentata tramite e-mail non certificata, servizio postale, o direttamente presso gli uffici e  laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'esercizio del diritto di Accesso Civico (semplice e generalizzato) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e non richiede motivazione.
 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giornidalla presentazione dell'istanza.
 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ai sensi dell’art. 5 c. 2 “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
L’istanza di Accesso Civico generalizzato, presentata secondo il “modello 2”, può essere presentata con una delle seguenti modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.narbolia@pec.comunas.it;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede del Comune in via Umberto I n. 22, Narbolia (OR);
- tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Narbolia, via Umberto I n. 22, 09070 NARBOLIA (OR);
- tramite Posta Elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.narbolia.or.it;
L’istanza va presentata tramite e-mail non certificata, servizio postale, o direttamente presso gli uffici e laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
 
L'esercizio del diritto di Accesso Civico (semplice e generalizzato) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
  
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giornidalla presentazione dell'istanza.
 
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Ai sensi dell’art.5-bis del Dedreto 33/2013 l'Accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Descrizione
Registro degli accessi al 15.11.2023 (426.49 KB)
Inserita il 06/12/2023
Modificata il 06/12/2023
Registro degli accessi 2022 (426.34 KB)
Inserita il 30/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro degli accessi dal 01.10.2021 al 31.12.2021 (418.08 KB)
Inserita il 30/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro degli Accessi al 30.09.2021 (437.6 KB)
Inserita il 14/10/2021
Modificata il 14/10/2021
Registro degli accessi al 15.03.2021 (31.34 KB)
Inserita il 25/03/2021
Modificata il 25/03/2021
LINEE GUIDA A.N.A.C. (0.57 MB)
Inserita il 16/07/2019
Modificata il 16/07/2019
Registro Accesso Civico Generalizzato I semestre 2018 (31.59 KB)
Inserita il 31/01/2019
Modificata il 31/01/2019
Registro Accesso Civico Semplice I semestre 2018 (30.68 KB)
Inserita il 31/01/2019
Modificata il 31/01/2019
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