Accesso civico

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Accesso civico semplice
L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (''decreto trasparenza'') che, al comma 1, riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l'obbligo per legge.
Con lo strumento dell'accesso civico, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
Le richieste di accesso civico possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

Accesso civico generalizzato
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune modifiche al decreto trasparenza, introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello già contenuto nell'art. 5, comma 1, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, la cui trasposizione legislativa è nota come Freedom of Information Act (FOIA). 
In sintesi, viene introdotto all'art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).
Lo scopo dichiarato della norma è di ''favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico''.
Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere presentate da chiunque, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazione.

Modalità di presentazione dell'istanza
La richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Ilaria Zanda.

Recapiti: protocollo@comune.gonnoscodina.or.it

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Recapiti: protocollo@comune.gonnoscodina.or.it

La richiesta di accesso può essere presentata attraverso:
-PEC intestata allo stesso richiedente;
-PEC non intestata allo stesso richiedente o tramite PEO, purché l'istanza sia sottoscritta digitalmente o con firma autografa dall'interessato e alla stessa sia allegata copia del documento di identità in corso di validità;
-in carta libera, sottoscritta con firma autografa, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, tramite posta o consegna a mano all'ufficio protocollo. 


Informazioni 
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l'amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet.

Richiesta di riesame
In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

L'istanza di riesame può essere presentata via PEC all'indirizzo: protocollo@comune.gonnoscodina.or.it, oppure con raccomandata A/R indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ricorso
Avverso la decisione dell'amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR.
Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale), secondo la disciplina dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

Normativa di riferimento
Legge 6 novembre 2012, n. 190 ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'';
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ''Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'';
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ''Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche''.

Registro degli accessi
Sempre in questa sezione viene pubblicato il registro degli accessi, aggiornato semestralmente, che contiene l'elenco delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Descrizione
Registro accessi 2023 (388.17 KB)
Inserita il 27/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro accessi 2022 (480.67 KB)
Inserita il 27/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro accessi 2021 (389.61 KB)
Inserita il 27/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro accessi 2020 (386.22 KB)
Inserita il 26/06/2023
Modificata il 30/06/2023
Registro accessi 2019 (80.22 KB)
Inserita il 16/03/2020
Modificata il 30/06/2023
Registro accessi 2018 (251.7 KB)
Inserita il 08/03/2019
Modificata il 30/06/2023
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