Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021:
una zona rossa (festivi e prefestivi) nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021;
una zona arancione(feriali) nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021.
ZONA ROSSA FESTIVI E PRE-FESTIVI
La zona rossa è introdotta nei giorni: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1°, 2,3,4,5 gennaio 2021 in tutta Italia;
Sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione.
è possibile ricevere a casa fino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
consentita attività motoria (vicino casa) e sportiva (lontano dai centri);
esercizi commerciali, centri estetici, bar e ristoranti chiusi;
per bar e ristoranti è sempre consentito il domicilio e dalle 5 alle 22 l’asporto;
negozi al dettaglio chiusi;
sono aperti supermercati, negozi di beni alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, parrucchieri, barbieri, le chiese sino alle 22.
ZONA ARANCIONE GIORNI FERIALI
Zona arancione nei giorni feriali: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio;
ci si sposta solo all’interno del Comune senza giustificare il motivo;
nei comuni più piccoli spostamenti fuori paese per Comuni fino a 5 mila abitanti entro 30 chilometri, senza raggiungere i capoluoghi:
è possibile ricevere a casa fino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
chiusi bar e ristoranti, ad eccezione asporto e domicilio;
negozi aperti fino alle 21.00;
resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.
Visite a non conviventi solo una volta al giorno
Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito - una sola volta al giorno - lo spostamento verso le abitazioni private fra le ore 5 e le 22 nella stessa regione, ma con un limite: ci si potrà spostare solo in due persone, «ulteriori rispetto a quelle già conviventi». Potranno spostarsi con loro anche gli under 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Spostamenti tra piccoli Comuni
Gli spostamenti tra Comuni sono consentiti solo:
nei giorni in zona arancione;
se si vive in piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti e comunque entro un raggio massimo di 30 chilometri;
non si potranno raggiungere i capoluoghi.
Chi invece abita in Comuni sopra i 5 mila abitanti dovrà restare confinato all’interno del proprio paese.
Le sanzioni Sono quelle previste l'articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Chi viola le norme dell'ultimo decreto approvato dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 400 a 3.000 euro.
E aumenta fino a 4.000 euro, per chi viene fermato dalle forze dell'ordine a bordo di un veicolo. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, infatti, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Se in casa si potrà stare solo con conviventi e due invitati (più eventuali minori di 14 anni), parimenti in auto non sono permesse più di due persone. Gli spostamenti sono consentiti generalmente per rientro a residenza, abitazione, motivi di necessità, lavoro e salute. In seguito vediamo le deroghe. La deroga per pranzi e cene delle feste è costituita dalla possibilità di ospitare due commensali non conviventi, oltre ai minori di 14 anni e ai disabili, che potranno spostarsi anche con i divieti per raggiungere nelle abitazioni private familiari, amici e parenti più stretti. Nelle ipotesi in cui l’autocertificazione relativa agli spostamenti eventualmente presentata non sia veritiera, scatta il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del Codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
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