IMU - TASI 2016. Informazioni ai contribuenti
Pubblicata il 06/06/2016
Si ricorda che entro il 16.06.2016 dovranno essere versate le rate in acconto dell’IMU e della TASI.
Cliccando su “Calcolo IUC 2016” è possibile calcolare gli importi da versare, stampare il modello F24 e consultare il Regolamento e le Delibere di approvazione delle aliquote.
Si informa, inoltre, che a decorrere dal 2016:
Cliccando su “Calcolo IUC 2016” è possibile calcolare gli importi da versare, stampare il modello F24 e consultare il Regolamento e le Delibere di approvazione delle aliquote.
Si informa, inoltre, che a decorrere dal 2016:
- Non dovrà essere versata la TASI sull’abitazione principale, tale esclusione opera per entrambe le categorie di soggetti passivi (detentori e/o possessori).
- Gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta non sono più assimilati all’abitazione principale, pertanto non si potrà più beneficiare dell’esenzione. È stata, invece, introdotta la riduzione del 50% della base imponibile e, con delibera del Consiglio Comunale, l’aliquota agevolata del 4,6 per mille. Per poter usufruire della riduzione e dell’aliquota agevolata, dovranno essere rispettate particolari condizioni: a) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, devono essere concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; b) il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale; c) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello steso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione è applicabile anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato d’uso, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; d) il possesso di tali requisiti deve essere attestato nella dichiarazione IMU che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza.
- I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono esenti.
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, la TASI e l’IMU sono ridotte del 25 per cento.
Allegati
Nome | Dimensione |
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Avviso TASI_IMU2016.pdf | 105.74 KB |